Senza contratto nulla è dovuto ad Acea

In assenza di contratto scritto nulla è dovuto ad Acea Ato 5.

Si tratta della sentenza del Tribunale di Frosinone che conferma in appello quella emessa dal giudice di pace.

Quest’ultimo aveva dichiarato la nullità del contratto di somministrazione d’acqua mancante della forma scritta, con condanna del Gestore alla restituzione delle somme illegittimamente richieste in pagamento all’utente.

Con la sentenza il Tribunale di Frosinone ha confermato integralmente il provvedimento emesso dal Giudice di Pace, considerato il fatto che i contratti della Pubblica Amministrazione non solo richiedono la forma scritta, ma devono, di regola, essere consacrati all’interno di un unico documento a garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa e nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione.

Considerato che la stragrande maggioranza degli utenti dell’Ato (ovvero tutti coloro che sono stati ceduti dai Comuni o dall’acquedotto degli Aurunci al momento del passaggio della gestione) non hanno mai sottoscritto alcun contratto con ACEA, appare di tutta evidenza il significato ed il peso di questa sentenza di secondo grado: non solo le pretese di ACEA di vedersi pagato il servizio non sono giustificabili, ma, in assenza di contratto sottoscritto dall’utente ACEA non è legittimata a percepire alcuna somma.

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