Scadenze e Proroghe ai Tempi del Covid-19

Siamo in quarantena.

 

Non si può uscire di casa se non in casi eccezionali.

 

Ma chi deve rinnovare la patente o la carta di identità?

 

La revisione dell’auto? E l’assicurazione? Il governo ha disposto le proroghe.

Le riassumiamo di seguito grazie alla collaborazione dello studio Capua che di seguito ha riassunto per i Lettori di Frosinone Web le disposizioni governative.

Nel D.L. n.18/2020 e nella circolare del 24.03.2020 del Ministero dell’Interno, è previsto: a) una riduzione sostanziosa dell'importo per chi paga le multe entro 30 giorni; b) tempi più ampi per visite periodiche e revisioni dei mezzi; c) proroga dei documenti in scadenza che abilitano alla guida; d) 15 giorni in più di copertura assicurativa.

 

Sinteticamente, è stabilito:

 

1. Circolazione del veicolo da sottoporre a visita e prova o revisione

Per i veicoli da sottoporre a visita e prova (artt. 17 e 78 Cds) è ammessa la circolazione fino al 31.10.2020 solo se la visita è programmata entro il 31.07.2020, se già immatricolati. La previsione non si applica se il veicolo deve essere immatricolato.

 

Per i veicoli da sottoporre a revisione annuale o periodica, si distingue:

  1. se il termine della revisione è già scaduto alla data di entrata in vigore de DL n.18/2020, o scade entro il 31.07.2020, possono circolare fino al 31.10.2020 senza aver effettuato la revisione;
  2. per quelli che devono essere sottoposti a revisione dopo il 31.07.2020, resta valida la scadenza originaria, senza beneficiare della proroga;
  3. per quelli con revisione scaduta, ma per i quali è stata prenotata la revisione dopo il 31.07.2020, possono circolare fino alla data indicata nella prenotazione rilasciata dalla Motorizzazione.

La circolare precisa che, ferma restando l'inapplicabilità delle sanzioni per la circolazione senza visita o revisione, è comunque opportuno che l'utente prenoti con il dovuto anticipo la visita o la revisione per evitare di rendere difficile agli uffici della motorizzazione di far fronte a tutte le richieste.

 

2. Scadenza della validità della patente di guida

È prorogata fino al 31.08.2020 la validità dei documenti d'identità e di riconoscimento (carta di identità e patente di guida) già scaduti o in scadenza alla data di entrata in vigore del citato DL. Tale proroga è prevista anche per i CIG (certificato di idoneità alla guida) per ciclomotori.

 

3. Proroga di validità di autorizzazioni, concessioni, o altri titoli abilitativi o altri atti amministrativi in scadenza

È prorogata fino al 15.06.2020 la validità di certificati, permessi, concessioni, autorizzazioni, atti abilitativi in scadenza tra il 31.01.2020 e il 15.04.2020. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono (autorizzazione per la circolazione di prova, autorizzazione per il trasporto di merci e di rifiuti, autorizzazioni sanitarie per trasporti di animali o alimenti, attestato per guidare autobus, autocarri, autotreni, i fogli di via, le carte di circolazione e le targhe EE.

 

4. Pagamento in misura scontata delle sanzioni pecuniarie previste dal CdS

Il termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione, già fissato a 5 gg. dalla contestazione o dalla notificazione, eccezionalmente, per le violazioni contestate o notificate nel periodo tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020, è esteso a 30 gg.. Detto termine di 30 gg., in forza del DPCM 9.3.2020, è da intendersi sospeso dal 10.03.2020 al 03.04.2020, salvo ulteriori proroghe.

 

5. Proroga dei termini nel settore assicurativo

Pur non essendo stata prevista alcuna sospensione per il pagamento del premio assicurativo per RCA (ndr.: la polizza va pagata),  tuttavia, fino al 31.07.2020, è portato a 30 gg. il periodo entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere attiva la garanzia.

 

 

                                                                                  Fonti: D.L. 17.03.2020 n.18 e MIT circ. del 24.03.2020

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