Assegni a Vuoto. Nessuna Sanzione

Avete emesso assegni a vuoto?

 

Siete stati protestati nell'ultimo periodo?

 

Non c’è problema.

 

Grazie al decreto del consiglio dei ministri ogni vostra “mancanza” verrà cancellata.

Se prima si rischiava una sanzione che variava da 516 a 3099 euro adesso il vostro scoperto non verrà né sanzionato né registrato. Ce lo spiega meglio l’avvocato Armando Capua dello studio Capua & Partner.

 

“Il Consiglio dei Ministri, con il DL n.23 del 6 aprile 2020 (art.11), ha disposto per tutto il territorio italiano la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (vaglia cambiari, cambiali e assegni) ricadenti o decorrenti nel periodo dal 09.03.2020 al 30.04.2020, emessi prima della entrata in vigore del predetto decreto. Eventuali protesti levati sono da cancellare d’ufficio.

 

È sospeso l’iter amministrativo  per l’applicazione delle sanzioni conseguenti l’emissione di un titolo (assegno) scoperto o senza autorizzazione.

 

Naturalmente, in pendenza della sospensione, i beneficiari degli assegni (bancari o postali) possono presentarli al pagamento. Tuttavia, se il conto non è coperto, il traente (ndr: chi ha emesso l’assegno) non verrà protestato; non verrà inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.

 

È sospesa la trasmissione alle Camere di Commercio dei protesti eventualmente levati dal 9 marzo 2020 e, se già pubblicati, le Camere di commercio provvederanno d'ufficio alla cancellazione.

Con riferimento allo stesso periodo sono sospese anche l’invio delle informative al Prefetto per l'applicazione di sanzioni amministrative ex legge 386/1990 (assegni scoperti o emessi senza autorizzazione).

 

Anche eventuali segnalazioni già inviate alla Centrale di allarme interbancaria dovranno essere cancellate a cura dell'intermediario che le ha effettuate".

 

 

 

                                                                                                          Fonti: Decreto Legge n.23 del 06.04.2020

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