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Avete emesso assegni a vuoto?
Siete stati protestati nell'ultimo periodo?
Non c’è problema.
Grazie al decreto del consiglio dei ministri ogni vostra “mancanza” verrà cancellata.
Se prima si rischiava una sanzione che variava da 516 a 3099 euro adesso il vostro scoperto non verrà né sanzionato né registrato. Ce lo spiega meglio l’avvocato Armando Capua dello studio Capua & Partner.
“Il Consiglio dei Ministri, con il DL n.23 del 6 aprile 2020 (art.11), ha disposto per tutto il territorio italiano la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (vaglia cambiari, cambiali e assegni) ricadenti o decorrenti nel periodo dal 09.03.2020 al 30.04.2020, emessi prima della entrata in vigore del predetto decreto. Eventuali protesti levati sono da cancellare d’ufficio.
È sospeso l’iter amministrativo per l’applicazione delle sanzioni conseguenti l’emissione di un titolo (assegno) scoperto o senza autorizzazione.
Naturalmente, in pendenza della sospensione, i beneficiari degli assegni (bancari o postali) possono presentarli al pagamento. Tuttavia, se il conto non è coperto, il traente (ndr: chi ha emesso l’assegno) non verrà protestato; non verrà inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.
È sospesa la trasmissione alle Camere di Commercio dei protesti eventualmente levati dal 9 marzo 2020 e, se già pubblicati, le Camere di commercio provvederanno d'ufficio alla cancellazione.
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Con riferimento allo stesso periodo sono sospese anche l’invio delle informative al Prefetto per l'applicazione di sanzioni amministrative ex legge 386/1990 (assegni scoperti o emessi senza autorizzazione).
Anche eventuali segnalazioni già inviate alla Centrale di allarme interbancaria dovranno essere cancellate a cura dell'intermediario che le ha effettuate".
Fonti: Decreto Legge n.23 del 06.04.2020
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