Mancano un paio di settimane e poi la certificazione verde Covid sarà obbligatoria.
Chi dovrà controllare, quali le sanzioni in caso di violazione?
Quali soggetti ne sono esenti?
Queste domande le abbiamo rivolte all’avvocato Armando Capua che ci ha riassunto il tutto nel prospetto che segue.
I Controlli Spettano al Datore di Lavoro
A tal fine i datori di lavoro devono indicare con atto formale le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, che possono avvenire anche a campione, preferibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.
Violazione degli Obblighi e Sanzioni
La violazione degli obblighi di controllo dell’accesso e la mancata adozione delle misure organizzative del datore di lavoro nel termine fissato (15.10.2021) è punita ai sensi del D.L.n.19/2020, che prevede sanzioni da 400 euro a 1.000 euro.
Per l’accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, è prevista una sanzione da 600 euro a 1.550 euro.
L’irrogazione delle sanzioni è di competenza del Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.
Esclusione: è prevista l’esclusione dall’obbligo del “Green Pass” (sia nel settore pubblico che nel settore privato) per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Settore Pubblico
Soggetti destinatari: il personale di tutte le amministrazioni dello Stato (compresi le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, gli Istituti autonomi case popolari, le CCIAA, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del SSN, gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie), il personale in regime di diritto pubblico (i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare, le Forze di Polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia), nonché il personale delle Autorità amministrative indipendenti (comprese la CONSOB, la COVIP, la Banca d’Italia) e, in ogni caso, tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le predette amministrazioni.
Mancato possesso della certificazione/conseguenze: nel caso in cui il soggetto interessato sia privo di detta certificazione, è considerato assente fino alla presentazione del “Green Pass” e, comunque non oltre il 31.12.2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Durante l’assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento.
Particolarità per gli Uffici Giudiziari
Soggetti destinatari: Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, componenti delle commissioni tributarie, magistrati onorari.
Mancato possesso della certificazione / conseguenze: l’assenza dall’ufficio a causa del difetto di possesso o di esibizione del “Green Pass” è considerata assenza ingiustificata.
Esclusione
Le prescrizioni relative agli uffici giudiziari non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo.
Settore Privato
Soggetti destinatari: è obbligato chiunque svolga un’attività lavorativa, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta.
L’obbligo incombe su tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
Mancato possesso della certificazione/conseguenze: i lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del “Green Pass” o ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, fino alla presentazione della certificazione e, comunque non oltre il 31.12.2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31.12.2021.
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